A partire dal 1° luglio 2025, tutte le bollette di energia elettrica e gas saranno emesse in un formato completamente rinnovato.
Si tratta di un’iniziativa definita da ARERA con l’obiettivo di semplificare la consultazione dei documenti di fatturazione, offrire una maggiore trasparenza sui costi e facilitare il confronto tra le diverse offerte disponibili sul mercato.
Cosa cambia concretamente
Ecco le caratteristiche della Nuova Bolletta:
- Frontespizio unificato: corrisponde alla prima facciata della bolletta in cui è riportato l’importo da pagare e tutte le informazioni essenziali relative al cliente, al tipo di servizio, al contratto di fornitura, fatturazione e pagamenti;
- Scontrino dell’energia: un riepilogo sintetico che raggruppa i costi della bolletta in quota per i consumi, quota fissa, quota potenza, accise, Iva ed eventuali costi aggiuntivi. Uno strumento immediato per comprendere come vengono ripartite le voci di spesa dei tuoi condomìni;
- Box dell’offerta: una sezione dedicata alle caratteristiche essenziali dell’offerta attiva: nome, tipologia di prezzo (fisso o variabile) e condizioni economiche. Un aiuto concreto per verificare che il contratto sottoscritto sia correttamente applicato;
- Elementi informativi essenziali: ogni sezione è stata riprogettata per favorire una lettura immediata, anche in assenza di competenze tecniche. Grafici, tabelle e box informativi consentono di avere sempre una visione chiara e completa dei dati di fornitura.
Si potranno inoltre scaricare gli Elementi di dettaglio dalla propria area clienti, dove saranno disponibili tutte le informazioni complete, oppure accedervi tramite il QR code presente in bolletta.
I principali vantaggi
La Nuova Bolletta EnergyUP supporta efficacemente chi gestisce più utenze e garantisce:
- Maggiore consapevolezza dei consumi e dei costi sostenuti;
- Possibilità di confrontare le offerte in maniera trasparente e immediata;
- Maggiore chiarezza nella comunicazione verso i condòmini.
Assistenza e informazioni
Per qualsiasi ulteriore chiarimento o approfondimento, il nostro team è a disposizione per offrire supporto e rispondere alle tue domande sulla Nuova Bolletta.
Per maggiori dettagli, puoi consultare il comunicato ufficiale di ARERA.
Per capire nel dettaglio la tua bolletta e le singole voci che la compongono, scarica di seguito la Guida alla Lettura della bolletta relativa all’offerta da te sottoscritta.
In conformità con la Delibera 315/2024/R/com dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), è stato approvato il Glossario che definisce i principali termini utilizzati nelle forniture di energia elettrica e di gas naturale.
Per facilitare la comprensione delle singole voci della bolletta, ti invitiamo a consultare i seguenti documenti:
ASOS: Componente della spesa per oneri di sistema destinata a coprire gli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92.
ARIM: Componente della spesa per oneri di sistema destinata a: incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili; messa in sicurezza del nucleare e misure di compensazione territoriale; agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario; sostegno alla ricerca di sistema; bonus elettrico (quota che ai clienti cui è stato riconosciuto il bonus viene compensata tramite il bonus medesimo); integrazioni delle imprese elettriche minori e promozione dell’efficienza energetica.
I corrispettivi sopracitati sono stabiliti dall’ARERA e soggetti a periodico aggiornamento.
Energia elettrica
Quali imposte gravano sull’energia elettrica?
L’imposizione fiscale sull’energia elettrica è composta da due tipologie di imposta:
- imposta di consumo erariale (ACCISA), differenziata per scaglioni di consumo e/o tipologia di impiego;
- imposta sul valore aggiunto (IVA), applicata sul valore imponibile della fattura (comprensivo di imposta di consumo).
Quanto incide l’imposta di consumo in bolletta?
L’imposizione fiscale sull’energia elettrica è composta da due tipologie di imposta:
1. Per le abitazioni:
| Tipologia di abitazione | |
|---|---|
| Abitazione di residenza anagrafica con potenza impegnata fino a 3 kW Consumi fino a 150 kWh/mese |
Esente |
| Abitazione di residenza anagrafica con potenza impegnata fino a 3 kW Consumi oltre 150 kWh/mese |
0,0227 €/kWh |
| Abitazione di residenza anagrafica con potenza impegnata superiore a 3 kW | 0,0227 €/kWh |
| Altre abitazioni (“seconde case”) | 0,0227 €/kWh |
Forniture con potenza impegnata fino a 1,5 kW: per consumi fino a 150 kWh/mese, le imposte non vengono applicate.
Forniture con potenza impegnata tra 1,5 kW e 3 kW: per consumi fino a 220 kW/mese, le imposte non vengono applicate ai primi 150 kWh.
In entrambi i casi, se il consumo supera i 150 kWh/mese, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti.
2. Nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni:
| Consumi | Imposta |
|---|---|
| Consumi fino a 200.000 kWh/mese | 0,0125 €/kWh |
| Consumi oltre i 200.000 kWh/mese Con consumo totale < 1.200.000 kWh/mese |
0,0075 €/kWh |
| Consumi oltre i 200.000 kWh/mese Con consumo totale > 1.200.000 kWh/mese |
4.820,00 € (imposta in misura fissa) |
Le imprese con un consumo superiore a 1.200.000 kWh/mese pagano quindi 7.320,00 €, indipendentemente dall’effettivo consumo.
3. Usi particolari esclusi o esenti:
| Tipologia d’uso | Aliquota |
|---|---|
| Energia prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile non superiore a 20 kW, e consumata per uso proprio | Esclusione |
| Energia impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati | Esclusione |
| Energia prodotta con gruppi elettrogeni azionati dalla biomassa o da gas ottenuti dalla biomassa | Esenzione |
| Energia prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, aventi potenza nominale non superiore a 1 kW nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza nominale complessiva non superiore a 200 kW | Esenzione |
| Riduzione chimica, processi mineralogici, processi metallurgici e processi elettrolitici | Esenzione |
| Utilizzo dell’energia elettrica per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50% | Esenzione |
| Fornitura nel quadro di relazioni diplomatiche e consolari | Esenzione |
| Fornitura ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi | Esenzione |
| Fornitura alle forze armate di qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea, per gli usi consentiti, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, con esclusione delle Forze armate nazionali | Esenzione |
| Fornitura alle Forze Armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali | Esenzione |
| Fornitura nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto | Esenzione |
| Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione | Esenzione |
| Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati | Esenzione |
| Iniezione negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi | Esenzione |
| Attività di produzione di elettricità e mantenimento della capacità di produrre elettricità | Esenzione |
| Energia prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni ubicati nel medesimo sito di produzione | Esenzione |
| Impianto ed esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto merci e passeggeri | Esenzione |
| Impianto ed esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano | Esenzione |
Quanto incide l’imposta sul valore aggiunto in bolletta?
| Tipologia d’uso | Aliquota |
|---|---|
| Uso domestico Abitazioni |
10% |
| Uso domestico Relativo al fabbisogno di strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo (caserma, scuola, asilo, casa di riposo, convento, orfanotrofio, brefotrofio, carcere mandamentale, condominio). Vedi circolare del Ministero delle Finanze n. 82/E del 7/4/99. |
10% |
| Altri usi | 22% |
| Imprese estrattive e manifatturiere, comprese le poligrafiche, editoriali e simili | 10% |
| Imprese agricole | 10% |
| Impiego per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione | 10% |
Gas
Quali imposte gravano sul gas naturale?
L’imposizione fiscale sul gas naturale è composta da tre tipologie di imposta:
- imposta di consumo erariale (ACCISA), differenziata per scaglioni di consumo, zona geografica e tipologia di impiego;
- addizionale regionale all’imposta di consumo (ADDIZIONALE), per le sole Regioni a statuto ordinario, determinata da ciascuna Regione (o imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti dall’imposta erariale di consumo);
- imposta sul valore aggiunto (IVA), applicata sul valore imponibile della fattura (comprensivo di imposta di consumo e addizionale regionale).
Quanto incide l’imposta di consumo in bolletta?
1. Usi domestici:
È considerato uso domestico ai sensi dell’art. 26 comma 4 del Decreto Legislativo 28 marzo 2025, n.43, ogni impiego del gas naturale destinato alla combustione in unità immobiliari aventi una funzione abitativa e loro pertinenze. Rientra altresì nell'uso domestico l'utilizzo del gas naturale destinato:
- alla combustione nei locali:
- degli uffici pubblici;
- degli uffici, anche di società e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva nonché degli studi professionali;
- degli istituti di credito;
- degli istituti di istruzione;
- alla combustione per la produzione di energia termica, ai fini della cessione a terzi per usi domestici;
- al riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione del medesimo gas a servizio degli immobili di cui al presente comma.
| Consumi mc/annui | Aliquota €/mc Centro-Nord |
Aliquota €/mc Mezzogiorno (D.P.R. n. 218/1978) |
|---|---|---|
| 1° – fino a 120 | 0,044 | 0,038 |
| 2° – da 121 a 480 | 0,175 | 0,135 |
| 3° – da 481 a 1.560 | 0,170 | 0,120 |
| 4° – oltre 1.560 | 0,186 | 0,150 |
2. Usi non domestici:
Sono considerati usi non domestici gli impieghi del gas naturale diversi da quelli di cui all’art. 26 comma 4 del DL. 28/03/2025 n. 43, nonché, limitatamente ai quantitativi di gas naturale utilizzati per la produzione di energia termica, l'impiego del gas naturale destinato alla combustione in impianti cogenerativi per teleriscaldamento che abbiano le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se la rete di teleriscaldamento rifornisce utenze domestiche.
Sono ricompresi negli usi non domestici di cui all’articolo 26, comma 5, del TUA, unitamente agli impieghi del gas naturale nel settore alberghiero, anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali in cui sono svolte, da parte di istituzioni, attività ricettive finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, anche quando non è previsto lo scopo di lucro.
| Consumi mc/annui | Aliquota €/mc Centro-Nord |
Aliquota €/mc Mezzogiorno (D.P.R. n. 218/1978) |
|---|---|---|
| Fino a 1.200.000 | 0,012498 | 0,012498 |
| Oltre 1.200.000 | 0,007499 | 0,007499 |
3. Particolari usi non domestici:
| Tipologia d’uso | Aliquota €/mc |
|---|---|
| Riduzione chimica, processi mineralogici, processi metallurgici e processi elettrolitici | Esclusione |
| Impiego negli stabilimenti di produzione di prodotti energetici (“Usi interni di raffineria”) |
Esclusione |
| Fornitura nel quadro di relazioni diplomatiche e consolari | Esenzione |
| Fornitura ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi | Esenzione |
| Fornitura alle forze armate di qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea, per gli usi consentiti, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, con esclusione delle Forze armate nazionali | Esenzione |
| Fornitura alle Forze Armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali | Esenzione |
| Fornitura nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto | Esenzione |
| Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione | Esenzione |
| Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati | Esenzione |
| Iniezione negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi | Esenzione |
| Fornitura alle Forze Armate Nazionali per gli usi consentiti | 0,01166 (Addizionale regionale non applicata) |
| Usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi | 0,01173 |
| Autotrazione | 0,00331 |
| Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica | 0,0004493 |
| Autoproduzione di energia elettrica | 0,00013479 |
Quanto incide l’addizionale regionale in bolletta?
1. Usi domestici:
| Regione | Aliquota fino a 120 mc | Aliquota sup 120 mc fino a 480 mc | Aliquota sup a 480 mc fino a 1560 mc | Aliquota per comsumi superiori ai 1560 mc | Imposta sostitutiva* |
|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 0,0190000 | 0,0232410 | 0,0258230 | 0,0258230 | = A. R. |
| Abruzzo Zone E–F | 0,0103300 | 0,0103300 | 0,0103300 | 0,0103300 | = A. R. |
| Basilicata | 0,0190000 | 0,0258228 | 0,0258228 | 0,0258228 | = A. R. |
| Calabria | 0,0190000 | 0,0258200 | 0,0258200 | 0,0309900 | = A. R. |
| Campania | 0,0190000 | 0,0310000 | 0,0310000 | 0,0310000 | 0,031 |
| Emilia Romagna | 0,0220000 | 0,0309874 | 0,0309874 | 0,0309874 | Non applicata |
| Lazio | 0,0220000 | 0,0309900 | 0,0309900 | 0,0309900 | 0,0309900 |
| Lazio Mezzogiorno | 0,0190000 | 0,0309900 | 0,0309900 | 0,0309900 | 0,0309900 |
| Liguria Zone C–D | 0,0220000 | 0,0258000 | 0,0258000 | 0,0258000 | = A. R. |
| Liguria Zona E | 0,0155000 | 0,0155000 | 0,0155000 | 0,0155000 | = A. R. |
| Liguria Zona F | 0,0103000 | 0,0103000 | 0,0103000 | 0,0103000 | = A. R. |
| Marche | 0,0155000 | 0,0181000 | 0,0207000 | 0,0258000 | = A. R. |
| Molise | 0,0190000 | 0,0309870 | 0,0309870 | 0,0309870 | 0,030987 |
| Piemonte | 0,0220000 | 0,0258000 | 0,0258000 | 0,0258000 | Non applicata |
| Puglia | 0,0190000 | 0,0309800 | 0,0309800 | 0,0309800 | = A. R. |
| Toscana | 0,0220000 | 0,0309870 | 0,0309870 | 0,0309870 | 0,0260000 |
| Umbria | 0,0051650 | 0,0051650 | 0,0051650 | 0,0051650 | Non applicata |
| Veneto | 0,0077470 | 0,0232410 | 0,0258230 | 0,0309870 | = A. R. |
* Il decreto legislativo 21 dicembre 1990 n. 398, articolo 9, comma 2, insieme all’ Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale, ha istituito un’imposta regionale sostitutiva a carico delle utenze esenti dall’imposta erariale di consumo. Fino all’entrata in vigore di una legge regionale che ne determini l’ammontare, l’imposta sostitutiva sulle utenze esenti non è dovuta.
2. Usi non domestici:
| Regione | Consumi fino a 1.200.000 mc | Consumi oltre i 1.200.000 mc |
|---|---|---|
| Abruzzo | 0,006249 | 0,00516 |
| Abruzzo Zone E–F | 0,006249 | 0,00516 |
| Basilicata | 0,006249 | 0,0051646 |
| Calabria | 0,006249 | 0,005165 |
| Campania | 0,006249 | 0,0052 |
| Emilia Romagna | 0,006249 | 0,0051646 |
| Lazio | 0,006249 | 0,00516 |
| Lazio Mezzogiorno | 0,006249 | 0,00516 |
| Liguria Zone C–D | 0,006249 | 0,0052 |
| Liguria Zone E | 0,006249 | 0,0052 |
| Liguria Zona F | 0,006249 | 0,0052 |
| Marche | 0,006249 | 0,0052 |
| Molise | 0,006200 | 0,0052 |
| Piemonte | 0,006249 | 0,0052 |
| Puglia | 0,006249 | 0,0051646 |
| Toscana | 0,006 | 0,0052 |
| Umbria | 0,005165 | 0,005165 |
| Veneto | 0,006249 | 0,005165 |
Quanto incide l’imposta sul valore aggiunto in bolletta?
| Tipologia d’uso | Aliquota |
|---|---|
| Uso civile (fino a 480 mc annui) | 10% |
| Uso civile (oltre a 480 mc annui) | 22% |
| Uso non civile | 22% |
| Imprese estrattive e manifatturiere, comprese le poligrafiche, editoriali e simili | 10% |
| Imprese agricole | 10% |
| Immissione diretta del gas naturale nelle tubazioni per successiva erogazione | 10% |
| Produzione di energia elettrica | 10% |